Sasso Marconi, Via Porrettana 589 Tel.: 0516752130
"Una casa non è una questione di mattoni, ma di amore. Anche uno scantinato può essere meraviglioso."
(Christian Bobin)

Il termine "ristrutturazione" da un punto di vista linguistico ha un significato più ampio rispetto al medesimo termine nel contesto edile-urbanistico.

Qui infatti detto termine indica una categoria ristretta di interventi su un immobile.

La norma ha difatti definito diverse categorie di interventi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Nuova Costruzione (DPR 380/2001; LR 15/2013).

Attività Edilizia libera

Alcuni interventi edili non necessitano di titoli abilitativi o permessi [1]: la Manutenzione Ordinaria (ad esempio ritinteggiatura, sostituzione piastrelle e sanitari, ecc.), l’eliminazione di barriere architettoniche (se l’intervento non modifica la sagoma), le serre stagionali, alcuni interventi minori sul suolo o sottosuolo, interventi temporanei urgenti, pavimentazioni e finiture esterne, intercapedini interrate, vasche di raccolta, locali tombati, pannelli solari (esclusi eventuali serbatoi esterni), aree esterne per giochi (senza fini di lucro), elementi di arredo pertinenziale.

Per una lista dettagliata, clikka qui.

Procedure Semplificate

Dal 26/05/2010, con la Legge n. 73 (fino all'ultimo provvedimento nella ns Regione, la L.R. 15/2013, modificata da L.R. 12/2017), alcuni interventi che prima necessitavano di un titolo abilitativo come SCIA o Permesso di Costruire si possono effettuare con una procedura più semplice: la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

Vengono (impropriamente) chiamate attività edilizia libera, ma di fatto chiedono comunque una serie di adempimenti, tra cui la redazione di un progetto e la nomina di un direttore dei lavori.

Questa procedura consente di effettuare opere di Manutenzione Straordinaria, categoria di intervento che include gran parte delle opere interne alle abitazioni

(sono però espressamente escluse dalla CILA le opere di natura strutturale non prive di rilevanza).

Sempre con CILA si possono effettuare interventi temporanei urgenti, pavimentazioni e finiture esterne, intercapedini interrate, vasche di raccolta, locali tombati, pannelli solari (esclusi eventuali serbatoi esterni), aree esterne per giochi (senza fini di lucro), elementi di arredo pertinenziale.

SCIA e PdC

Gli altri tipi di intervento sono soggetti a permessi (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA e Permesso di Costruire, PdC), ed in taluni casi anche a ulteriori pratiche [2]

Gli interventi che cambiano la distribuzione interna di un fabbricato sono, alla fine dei lavori, soggetti a denuncia di variazione catastale;

inoltre molti interventi, a lavori ultimati, devono concludersi con un aggiornamento dell'Abitabilità/Agibilità, tramite una procedura denominata >em>Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA).

Tutti gli interventi di cui sopra devono comunque essere effettuati nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, dell'efficienza energetica, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il ns Studio si occupa di ottenere tutti i permessi di cui sopra, redigendo tutti i progetti specifici, interfacciandosi con gli enti preposti, compilando tutte le burocrazie necessarie.


[1] salvo se diversamente specificato dai regolamenti locali, e fatte salve comunque le norme sulla Sicurezza e sui Beni Architettonici.

[2] I lavori a rischio, o che comportano lavorazioni consistenti con presenza di più imprese o artigiani, necessitano del Coordinamento della Sicurezza. Inoltre l'immobile può avere vincoli intrinseci (ad esempio essere un Bene Architettonico) o estrinseci. Infine può capitare che i lavori coinvolgano sfere più ampie della stretta area di intervento (ad esempio il caso di passi carrai, occupazione di suolo pubblico, ecc.). In questi casi può essere necessario presentare pratiche o richiedere permessi ad enti sovraordinati, come Comunità Montana, Arpa, Ausl, Sovrintendenza,Polizia Municipale, ecc.


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"Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone."

(Thor Heyerdahl, esploratore)

Quello del riconfinamento è un ambito che richiede conoscenze topografiche, matematiche, storiche, legali e soprattutto esperienza.

Anzitutto è importante capire che - sebbene esistano strumenti topografici in grado di garantire precisioni di pochissimi millimetri su svariati chilometri - non esistono mappe altrettanto precise.

E sebbene la mappa sia l'ultimo elemento che dimostra la posizione dei confini (prima viene tutto ciò che può dimostrarlo in modo univoco: una descrizione puntuale su un rogito, un manufatto permanente e da tutti riconosciuto, una molteplicità di testimoni, un frazionamento depositato presso l'Agenzia del Territorio, ecc.), capita spesso di dover utilizzare proprio la mappa catastale per questo scopo.

In tale caso, non si può garantire una precisione migliore di 80 cm (40 per lato rispetto al confine) nella migliore delle ipotesi (diffidare da chi, utilizzando una mappa catastale, dichiara di ottenere precisioni migliori: la linea disegnata sulla mappa, che è in scala 1:2000, è pari a 0.2 mm; questo significa che tale linea risulta, in scala, essere larga 40 cm!).

In casi particolari l'errore minimo che si riesce a garantire è di svariati metri!

Nel caso in cui esiste invece un frazionamento che ha dato origine al confine che si vuole stabilire, la precisione dipende dal metodo e dalle tolleranze utilizzate da chi ha redatto il frazionamento.

Se si intende stabilire (in gergo materializzare) un confine per installare una recinzione o simile, è opportuno contattare i vicini, affinché valutino se nominare un proprio tecnico in contraddittorio.


Il ns Studio si occupa sia di riconfinamenti, sia di frazionamenti, sia della gestione di eventuali contraddittori con i confinanti.

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Un contribuente è uno che lavora per lo stato, ma senza avere vinto un concorso pubblico.

(Ronald Reagan)

Il Catasto (Agenzia Entrate) ci scrive per svariati motivi, il più frequente dei quali è l'accertamento della rendita catastale.

La rendita catastale che un immobile ha spesso è assegnata in via provvisoria (anche se è stata assegnata diversi anni fa).

Quando il catasto verifica quella rendita (in gergo tecnico, la accerta), potrebbe confermarla oppure no.

In questo secondo caso, è assai probabile che la rendita assegnata in via definitiva sia più alta della provvisoria.

Ciò comporta un aumento di Irpef, Imu, imposte notarili, ecc.; ricordiamoci che il fisco può chiedere arretrati fino a cinque anni indietro.

Nel caso in cui l'aumento della rendita non è giustificato, è possibile conciliare, cioè concordare una riduzione di rendita, o fare ricorso.

Il ns Studio effettua questo genere di pratiche.

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casa-ecologia_350x287Per installare pannelli su un tetto a falde - nel caso in cui i pannelli siano paralleli alle falde, non aumentino significativamente lo spessore e non eccedano la superficie delle falde - non occorre alcun tipo di permesso/progetto (D.Lgs. 311/2006).
Per installare pannelli in altri ambiti, occorre un permesso edilizio; nel caso in cui l'area non sia soggetta a vincoli, è spesso sufficiente una Denuncia di Inizio Attività (dipendente dal Comune), con un progetto redatto da un tecnico abilitato. Se sull'area vi sono più vincoli, si presenta una domanda di Autorizzazione Unica (corredata di progetti, relazioni e diversi allegati) alla Provincia o alla Regione (a seconda di tipo e potenza dell'impianto). Per impianti non integrati, potrebbe essere necessario effettuare lo Screening ovvero, in caso di aree particolari, la Valutazione di Impatto Ambientale.
Il ns Studio si occupa di ottenere tali permessi, di redigere i progetti, e dispone di ditte qualificate per fornitura e installazione.

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"L’umiltà è una virtù stupenda. Il guaio è che molti italiani la esercitano nella dichiarazione dei redditi."

(Giulio Andreotti)

L'agevolazione fiscale in edilizia viaggia su diversi binari:

innanzi tutto, l'iva prestata da artigiani e fornitori di servizi, è agevolata al 10% per interventi sul residenziale;

l'agevolazione vale anche per la fornitura di materiale, ma solo se la fattura di acquisto è compresa nel servizio di posa, e per un importo non superiore al prezzo di quest'ultimo.

Chi acquista o costruisce la propria prima casa, può addirittura fruire di iva al 4%.

Oltre all'iva, è possible fruire di detrazioni fiscali in determinati casi di interventi.

Chi sostiene spese per ristrutturare l'appartamento in cui risiede, può detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il 50% del costo sostenuto.

La detrazione arriva al 65% in caso di interventi che comportano un maggior contenimento dei consumi energetici della propria abitazione.

Presso il ns Studio è possibile ottenere maggiori informazioni sulle modalità di fruizione delle agevolazioni, e sulle varie casistiche.

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